La legge di stabilità 2015 sblocca la contrattazione decentrata, le risorse del trattamento accessorio e le progressioni economiche

La legge di stabilità 2015, proroga il blocco del rinnovo della contrattazione collettiva nazionale e l’aumento dell’indennità di vacanza contrattuale, ma non proroga le norme sulla contrattazione decentrata, le risorse del trattamento accessorio e le progressioni economiche.Infatti il testo approvato (comma 256 dell’art. 1 del ddl AC2679-bis-B approvato dalla Camera in via definitiva) prevede che le disposizioni recate dall’articolo 9,comma 21, primo e secondo periodo del DL 78/2010, prorogate fino al 31 dicembre 2014 dal DPR 122/2013, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2015.Per l’effetto, quindi la proroga non riguarderebbe il blocco del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti e (DL 78/2010 articolo 9, comma 1), il blocco del trattamento accessorio all’ammontare erogato nel 2010 (comma 2-bis), e il blocco degli effetti economici delle progressioni di carriera, per il personale contrattualizzato e non contrattualizzato (comma 21, terzo e quarto periodo medesimo articolo).Ma, perdurante il blocco della contrattazione collettiva nazionale, quali risorse sarebbero oggetto della contrattazione decentrata?

Se non è prorogato il blocco del trattamento accessorio all’ammontare erogato nel 2010, il fondo può essere incrementato mediante le c.d. risorse aggiuntive. Per esempio, con la RIA del personale cessato, con le somme derivanti da disposizioni come la ex egge 350/2003 comma 165.

Inoltre, com’è noto, in presenza di diminuizioni di personale l’Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli era obbligata a ridurre proporzionalmente il fondo per il trattamento accessorio. Le modalità di calcolo sono state illustrate nella Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2011.

In sintesi, si procedeva alla riduzione facendo riferimento ad un valore medio, cioè ipotizzando che ogni lavoratore “pesa” sul fondo in modo uguale a tutti gli altri.

Evidentemente così non è, per cui quando sono andati in pensione i lavoratori “anziani” con fasce retributive più elevate, l’importo ridotto nel fondo è minore di quello effettivamente riferibile al lavoratore cessato.

La differenza non era utilizzabile tramite il meccanismo delle progressioni economiche, cioè con l’attribuzioni di fasce economiche più alte, attesi i divieti posti dal D.L. n.78/2010.

La conseguenza, è che in questi anni (dal 2011 al 2014) ormai l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli dovrebbe aver accumulato un discreto “tesoretto”.

Quindi, in conclusione, dal 1° gennaio 2015 le progressioni economiche possono essere disposte, utilizzando le risorse risparmiate in questi anni e incrementando l’ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, alle condizioni previste dall’attuale contrattazione nazionale.

 

Roma, 16/01/2015                                        

 

Il Segretario Nazionale UILPA                  Il Coordinatore Generale UILPA Dogane e Monopoli

     Sandro COLOMBI                                           Raffaele Procopio