
Due recenti sentenze delle Corti d'Appello di Torino (n. 87/2026) e di Roma (n. 2737/2026),ottenute grazie al lavoro svolto dall'Ufficio Legale della UIL FPL coordinato dall'Avv. Massimo Pistilli, hanno confermato un principio di grande rilievo per tutti i lavoratori del pubblico impiego:
durante i giorni di ferie il dipendente ha diritto a percepire non solo la retribuzione base, ma anche tutte le indennità accessorie collegate alla normale prestazione lavorativa.
"Due nuove sentenze delle Corti d'Appello di Torino e di Roma confermano un principio destinato a cambiare la busta paga di centinaia di migliaia di dipendenti pubblici: durante le ferie si ha diritto a percepire non solo la retribuzione base, ma anche tutte le indennità accessorie collegate alla prestazione, dall'indennità di turno a quella di servizio notturno e festivo".
"Queste due pronunce rappresentano un punto di svolta. Infatti, per la prima volta due tra le più importanti Corti d'Appello italiane convergono sul lavoro pubblico, applicando in modo rigoroso l'art. 7 della Direttiva 2003/88/Ce e l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione. Le Pubbliche Amministrazioni non possono più trincerarsi dietro i vincoli di bilancio o le peculiarità del rapporto di pubblico impiego" dichiara Longobardi, che prosegue: "Il principio affermato è chiaro;
rientra nella retribuzione feriale qualsiasi voce che si pone in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e che sia correlata allo status personale e professionale del lavoratore. Una busta paga decurtata durante le ferie produce un effetto dissuasivo sulla fruizione del riposo annuale, in contrasto con il diritto europeo e con l'art. 36 della Costituzione.
"Vigileremo - conclude la segretaria Longobardi - affinché in tempi rapidi le Pubbliche Amministrazioni applichino senza ulteriori indugi il principio affermato dalle due Corti"
Le sentenze non riguardano solo gli arretrati. Il principio ha effetti prospettici immediati: le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad adeguare le buste paga riconoscendo le indennità anche nei periodi di ferie. Sul fronte degli arretrati, va inoltre tenuto presente che i crediti retributivisono soggetti alla prescrizione quinquennale.
Il principio ha portata generale e si estende a tutto il pubblico impiego (sanità, enti locali, ministeri,scuola, università, funzioni centrali) ogniqualvolta il dipendente percepisca indennità collegate funzionalmente alla prestazione lavorativa. Il criterio decisivo non è il comparto o la qualifica, ma la
natura dell'indennità.
In questi giorni invieremo una nota all'ADM con la finalità di individuare quelle figure con le voci retributive interessate. Per il solo personale iscritto alla nostra organizzazione sindacale verrà fatta una valutazione sull’opportunità di inoltro di una diffida legale al fine di interrompere la prescrizione quinquennale.
Rispetto alla questione “ticket”, non si ravvisano, ad oggi, i presupposti giuridici che abbiamo, come UIL, ottenuto per le indennità. La giurisprudenza, con recenti sentenze di Cassazione che peraltro disciplinavano un caso del mondo del lavoro privato, ha ritenuto che la corresponsione del ticket, nel pubblico impiego, ha una natura giuridica diversa da quella corrisposta nel privato. Per cui la questione della prescrizione quinquennale non può, ad oggi, essere applicata ai buoni pasto.
Rimaniamo a disposizione di tutti i colleghi per qualsivoglia ulteriore chiarimento.
Roma, 26-05-2026
Il Coordinamento Nazionale UIL FP Dogane e Monopoli