Sentenza TAR Lazio n. 16305/2023 – DM 17 ottobre 2017, n. 206.
On. Ministro,
con la sentenza richiamata in oggetto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Quarta Ter, adito da questa Organizzazione Sindacale, ha annullato “in parte qua” il DM n. 206/2017 in tema di “Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, Articolo 55-septies - Controlli sulle assenze”.
In particolare, il Giudice amministrativo ha affermato che la mancata armonizzazione della disciplina dei controlli medico fiscali tra settore pubblico e privato – esplicitamente dettata dalla normativa di delega di cui all’art. 55 septies, comma 5 bis, D.Lgs. n. 165/2001 – ha fra l’altro determinato una disparità di trattamento del tutto ingiustificata, considerato che un evento come la malattia non può essere trattato diversamente a seconda del rapporto di lavoro intrattenuto dal personale che ne viene colpito.
Secondo il Collegio, ne è quindi derivata, la violazione dell’art. 3 della Costituzione, non essendo rispettato il principio di uguaglianza. Inoltre, ha sentenziato il TAR, il mantenimento delle differenziate fasce orarie, con una durata complessiva, per il settore pubblico, quasi doppia rispetto a quella del settore privato (7 ore a fronte di 4 nell’arco di una giornata) è indicativo anche di uno sviamento di potere: la stessa motivazione addotta dall’Amministrazione nell’interlocuzione con il Consiglio di Stato (il mancato allineamento delle fasce di reperibilità per il settore pubblico a quelle del privato è dovuto ad una minore incisività della disciplina dei controlli) è una dimostrazione del fatto che si parte dall’idea che per il settore pubblico servano controlli rafforzati.
Tali controlli ripetuti, associati ad una restrizione delle ipotesi di esclusione dall’obbligo di rispettarle, sembrano piuttosto diretti a dissuadere dal ricorso al congedo per malattia, in contrasto con la tutela sancita dalla Carta costituzionale con l’art. 32.
Il Giudice adito ha poi precisato che stante l’effetto conformativo riconosciuto alla sentenza, nell’adozione del nuovo decreto non potrà non tenersi conto di quanto affermato nel provvedimento.
Per quanto accennato e al fine di far cessare concretamente l’ennesima discriminazione e penalizzazione dei dipendenti pubblici, si invita la S.V. ad assumere con cortese urgenza ogni iniziativa di competenza affinché venga data compiuta esecuzione alla sentenza in parola. Nell’attesa, cordiali saluti.
Roma, 9 Novembre 2023 Segretario generale UIL PA
Sandro Colombi