Retrocessi dalla III alla II area funzionale ex dipendenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze transitati all’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Come noto l’art. 1, comma 9 della legge 208/2015 ha disposto che “al fine di evitare un pregiudizio alla continuità dell’azione amministrativa, ai dipendenti dell’Amministrazione economico-finanziaria, ivi incluse le Agenzie fiscali, cui sono affidate le mansioni della terza area sulla base dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto 1999-2001, o del quadriennio 2002-2005, continua ad essere corrisposto, a titolo individuale e in via provvisoria, sino all’adozione di una specifica disciplina contrattuale, il relativo trattamento economico e gli stessi continuano ad esplicare le relative funzioni, nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato e delle vacanze di organico previsto per le strutture interessate”.
In data 12 febbraio 2018 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto funzioni centrali del triennio 2016-2018. L’art. 94 stabilisce che “Per i dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria, incluse le Agenzie fiscali, di cui all’art. 1, comma 9, della legge 208/2015, cui sono state affidate le mansioni della terza area, sulla base dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato, stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001, o del quadriennio 2002-2005 viene confermato l’inquadramento, tenuto conto della professionalità raggiunta, nella posizione economica e giuridica acquisita attraverso le procedure concorsuali di cui sopra”.
Si chiede, pertanto, che in applicazione della citate disposizioni codesta Amministrazione provveda ad adottare, nei confronti del personale interessato, apposito atto formale di conferma, agli effetti giuridici, dell’inquadramento a decorrere dalla data di stipula dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato in terza area funzionale, valutato lo svolgimento in via continuativa delle relative mansioni, considerato che nei confronti degli interessati si sono altresì prodotti gli effetti economici senza soluzione di continuità dalla medesima data.
Roma, 15/05/2018 Il Coordinatore Nazionale UILPA Dogane e Monopoli
Raffaele PROCOPIO