Convenzione assicurazione della responsabilità civile “colpa grave”

per gli iscritti al Sindacato UIL Pubblica Amministrazione

Polizza Integrativa Generali S.p.A n° 350422182

Annualità 31.10.2015 – 31.10.2016

 

Norme che Regolano il Contratto

 

 

Assicuratore: Generali Italia SPA

Contraente: UILPA

           

            Periodo di assicurazione dalle 24:00 del 31/10/2015 alle 24:00 del 31/10/2016

 

Massimali per ciascun assicurato: Euro 100.000,00 per sinistro e annualità assicurativa.

 

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

L’Assicuratore in base alle Norme e Condizioni di cui alla presente polizza si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto dallo stesso dovuto, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, esclusivamente in conseguenza di eventi addebitabili a Colpa Grave, per i quali l’Assicurato sia stato dichiarato in tutto o in parte responsabile, con sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato, verificatisi durante lo svolgimento delle Sue funzioni.

 

AVVERTENZA:

La presente polizza assicurativa è prestata su base CLAIMS MADE, ovvero la presente polizza copre i reclami che abbiano luogo per la prima volta nel corso del periodo di validità della presente Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall’Assicurato durante il periodo di efficacia quale viene definito in questa polizza e a condizione che non siano già noti all’Assicurato.

 

Art. A. ESCLUSIONI

 

L’assicurazione non vale per i danni:

A1) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc) salvo che per le attività di diagnostica e terapeutica oggetto dell’assicurazione;

 

A2) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Art. B. LIMITI DI INDENIZZO

L’assicurazione vale per i risarcimenti (capitale, interessi, spese) fino a concorrenza massima complessiva del massimale previsto dalla presente polizza.

L’assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell’Assicurato. In caso di responsabilità solidale di un Assicurato con altri soggetti (assicurati o non assicurati), gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso. 

 

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

 

Art. 1 DICHIARAZIONI REATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892,1893 e 1894 del Codice Civile.

 

Art. 2 DURATA E PROROGA DELL’ASSICURAZIONE

Il Contratto è stipulato per la durata di anni 1 (uno) a decorrere dalle ore 24 del giorno indicato al punto 4 della scheda di copertura[1].

Il Contraente della Convenzione e l’Assicurato hanno facoltà di dare disdetta al presente contratto con preavviso non inferiore a 60 giorni antecedenti alla scadenza.

 

Art. 3 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.

 

Art. 4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L’assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.

 

Art. 5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

 

Art. 6 ALTRE ASSICURAZIONI

Salvo in caso di sinistro l’Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile e deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Qualora esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e gli stessi danni o perdite, questa assicurazione opererà a secondo rischio e cioè solo dopo che i Massimali previsti dalle altre assicurazioni siano esauriti, fermo in ogni caso il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura.

Art. 7 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso scritto al Broker di assicurazione al quale è assegnata la Polizza, oppure agli Assicuratori entro 15 (quindici) giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 c.c.)

La denuncia dovrà contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi far seguito. Nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

 

Art. 8 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO

Nei casi di operatività della Polizza, gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che amministrativa che penale, nell’interesse dell’Assicurato, designando propri legali e tecnico ed esercitando tutti i diritti e le azioni spettanti all’Assicurato stesso. I costi inerenti ai legali e ai tecnici nominati dagli Assicuratori restano interamente a carico della medesima senza limite di importo ma comunque compresi nel massimale di polizza.

Qualora l’Assicurato intenda avvalersi di legali e tecnici di sua fiducia nonché in ipotesi di potenziale insorgenza di conflitti d’interessi, dovrà farne richiesta agli Assicuratori. Concesso il gradimento alla scelta, gli Assicuratori riconosceranno all’Assicurato le spese legali e peritali da questi sostenute per resistere alle azioni promosse nei suoi confronti. Nel limite delle prestazioni professionali effettivamente espletate e documentate, quantificate secondo i minimi previsti dalle tariffe professionali tempo per tempo vigenti.

Sono esclusi dalla garanzia il pagamento di multe, ammende, sanzioni in genere o oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenza ed atti in genere, ecc.).

 

Art. 9 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.

 

Art. 10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

 

Art. 11 FORO COMPETENTE

A scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

 

Art. 12 INIZIO E LIMITI ALL’OGGETTO DELLA GARANZIA. RETROATTIVITA’

L’assicurazione vale solo per le richieste di risarcimento pervenute agli Assicuratori dall’Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto e conseguenti anche a comportamenti gravemente colposi posti in essere prima della data di effetto della presente polizza a far data dal 01.01.2010.

Tuttavia per i fatti e/o comportamenti anteriori alla stipula della presente polizza l’assicurazione viene contratta limitatamente ed esclusivamente per le responsabilità in relazione alle quali l’Assicurato non abbia ricevuto alla data di stipula alcuna richiesta di Risarcimento.

Art. 13 BUONA FEDE

L’omissione, incompletezza, inesattezza della dichiarazione da parte dell’assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio durante il corso della validità del presente contratto non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte, o incomplete dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

 

Art. 14 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le parti che il caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più favorevole ed estensiva al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di Assicurazione.

 

Art. 15 GESTIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto ad INNOVAZIONI Insurance Brokers S.r.l. In qualità di Broker di Assicurazione via Fieschi 6/5 – 16121 Genova (GE) – telefono 010/0980407 - regolarmente iscritto al Registro Unico degli Intermediari n° B000396748 e pertanto tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto del Contraente dal suddetto Broker.

Di conseguenza tutte le comunicazioni alle quali il Contrente e/o l’Assicurato sono tenuti devono essere fatte con lettera raccomandata, telefax alla Generali Italia Spa o alla spettabile INNOVAZIONE Insurance Brokers S.r.l.

Ad INNOVAZIONE Insurance Brokers S.r.l. dovranno essere fatti tutti i pagamenti delle rate di premio in scadenza.

Il Sindacato UILPA e gli Assicuratori si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento del premio avverranno tramite il broker.

Resta intesa l’efficacia liberatoria, anche ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile, del pagamento cosi effettuato.

Agli effetti dei termini fissati dalle “Norme” ogni comunicazione fatta dal Broker suddetto, nel nome e per conto del Contraente, s’intenderà fatta dal Contraente stesso. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente al suddetto Broker sarà considerata come inviata alla società, se trasmessa alla stessa Società, nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento.



[1] Dalle 24:00 del 31/10/2015 alle 24:00 del 31/10/2016. Rinnovabile.